CREDITO D'IMPOSTA R&S 2020 PER LE AREE DEL MEZZOGIORNO
L’art. 244 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) prevede un potenziamento del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo dell’anno 2020 effettuate dalle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Con la legge 17 luglio 2020, è stata introdotta un’ interessante novità: la maggiorazione prevista per le Regioni del Sud si estende anche per le Regioni Lazio, Marche e Umbria.
Misura del credito d’Imposta per R&S
Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel mezzogiorno in vigore dal 2020 a differenza del periodo 2015-2020 non prevede il metodo di calcolo incrementale e la differenziazione delle aliquote legate alla tipologia di spesa:
a) l’aliquota dal 12% è stata innalzata:
- al 45% per le piccole imprese;
- al 35% per le medie imprese;
- al 25% per le grandi imprese;
b) l’aliquota si applica all’intero ammontare della spesa ammissibile sostenuta nel corso dell’esercizio;
Spese agevolabili
Il credito si applica alle spese in Ricerca, Sviluppo sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Sono ammissibili al Credito d’Imposta per investimenti in R&S le spese sostenute per:
a) spese di personale relative a ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro dipendente o autonomo impiegati nelle attività di R&S, nei limiti del loro effettivo impiego in attività di R&S; per questa tipologia è prevista una premialità, rappresentata dalla possibilità di imputare tali spese al 150% del loro effettivo ammontare, per tutte le risorse che soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni:
- non superino i 35 anni;
- siano al loro primo impiego;
- siano dottori di ricerca, oppure iscritti a un ciclo di dottorato o in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico scientifico;
- siano assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente in attività di R&S
b) quote di ammortamento dei costi di acquisizione/utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio;
c) contratti di ricerca con Università, OdR e con altre imprese, comprese le start up innovative;
d) consulenze tecniche e privative industriali;
e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;
f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Attività di R&S ammissibili
- Lavori sperimentali o teorici per l’acquisizione di nuove conoscenze;
- Ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi, servizi o di migliorare quelli esistenti;
- Acquisizione di conoscenze finalizzate a progetti e/o piani industriali;
- Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi.
Il credito d’imposta e la dichiarazione dei redditi
Il credito spetta fino ad un massimo di 3 milioni di euro per ciascun beneficiario e:
- va indicato nella Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti;
- non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.