CREDITO D'IMPOSTA R&S 2020 PER LE AREE DEL MEZZOGIORNO

L’art. 244 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)  prevede un potenziamento del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo dell’anno 2020  effettuate dalle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Con la legge 17 luglio 2020, è stata introdotta un’ interessante novità: la maggiorazione prevista per le Regioni del Sud si estende anche per le Regioni Lazio, Marche e Umbria.

Misura del credito d’Imposta per R&S

Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel mezzogiorno in vigore dal 2020 a differenza del periodo 2015-2020 non prevede il metodo di calcolo incrementale e la differenziazione delle aliquote legate alla tipologia di spesa:

a) l’aliquota dal 12% è stata innalzata:

  • al 45% per le piccole imprese;
  • al 35% per le medie imprese;
  • al 25% per le grandi imprese;

b) l’aliquota si applica all’intero ammontare della spesa ammissibile sostenuta nel corso dell’esercizio;

Spese agevolabili

Il credito si applica alle spese in Ricerca, Sviluppo sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Sono ammissibili al Credito d’Imposta per investimenti in R&S le spese sostenute per:

         a) spese di personale relative a ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro dipendente o autonomo impiegati nelle attività                   di R&S, nei limiti del loro effettivo impiego in attività di R&S; per questa tipologia è prevista una premialità, rappresentata                 dalla possibilità di imputare tali spese al 150% del loro effettivo ammontare, per tutte le risorse che soddisfino                                     contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • non superino i 35 anni;
  • siano al loro primo impiego;
  • siano dottori di ricerca, oppure iscritti a un ciclo di dottorato o in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico scientifico;
  • siano assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente in attività di R&S

         b) quote di ammortamento dei costi di acquisizione/utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio;

         c) contratti di ricerca con Università, OdR e con altre imprese, comprese le start up innovative;

         d) consulenze tecniche e privative industriali;

         e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;

         f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito                     d’imposta.

Attività di R&S ammissibili

    • Lavori sperimentali o teorici per l’acquisizione di nuove conoscenze;
    • Ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi, servizi o di migliorare quelli esistenti;
    • Acquisizione di conoscenze finalizzate a progetti e/o piani industriali;
    • Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi.

Il credito d’imposta e la dichiarazione dei redditi

Il credito spetta fino ad un massimo di 3 milioni di euro per ciascun beneficiario e:

  • va indicato nella Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti;
  • non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Contattaci per avere maggiori informazioni sui nostri servizi